A pagina 3 e 4 il Procuratore PALAZZI scrive :
(il provvedimento integrale originale) http://media2.gazzetta.it/gazzetta/content/2011/pdf/Palazzi_su_scudetto_06.pdf
Si evidenzia che, dopo aver fatto cenno alla normativa federale e di settore e a
pronunce della giurisprudenza amministrativa, il parere dei tre saggi è giunto alle seguenti
conclusioni:
a. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza,
la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare
per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
b. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006
da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il
potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
c. un eventuale provvedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia,
essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive
nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del
provvedimento sfavorevole.